Art. 3.
(Individuazione del PILA).

      1. Il compito dell'individuazione delle unità di misura convenzionali di cui all'articolo 2 è affidato all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il quale vi provvede anche sulla base delle proposte formulate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministri interessati, nonchè dalle Commissioni permanenti competenti in materia di ambiente e in materia di bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da trasmettere entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. L'ISTAT può altresì avvalersi della consulenza tecnico-scientifica e istituzionale di specifici organismi di supporto, nonché di esperti di settore. Esso può acquisire altresì il parere delle principali associazioni ambientaliste e di altri soggetti sociali.
      3. Entro il 31 ottobre 2006, l'ISTAT trasmette la relazione conclusiva alle Commissioni permanenti competenti in

 

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materia di ambiente e in materia di bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che, entro un mese dalla sua ricezione, esprimono il proprio parere.
      4. Entro i successivi quindici giorni, la relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che, entro il 31 dicembre 2006, adotta il relativo decreto di attuazione.
      5. Il decreto di cui al comma 4 individua una fase di sperimentazione del PILA della durata massima di due anni.
      6. Il PILA è trasmesso annualmente all'Eurostat e a tutte le istituzioni comunitarie nonché allegato all'indice PIL in tutte le attività che l'Italia svolge nelle sedi internazionali.