1. Il compito dell'individuazione delle unità di misura convenzionali di cui all'articolo 2 è affidato all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il quale vi provvede anche sulla base delle proposte formulate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministri interessati, nonchè dalle Commissioni permanenti competenti in materia di ambiente e in materia di bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da trasmettere entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'ISTAT può altresì avvalersi della consulenza tecnico-scientifica e istituzionale di specifici organismi di supporto, nonché di esperti di settore. Esso può acquisire altresì il parere delle principali associazioni ambientaliste e di altri soggetti sociali.
3. Entro il 31 ottobre 2006, l'ISTAT trasmette la relazione conclusiva alle Commissioni permanenti competenti in